Statuto FISI

ARTICOLO 1
E’ costituita la Federazione Imprese Sociali Italiana più brevemente F.I.S.I, tra imprese sociali, associazioni, associazioni onlus, cooperative sociali, cooperative a mutualità prevalente ecc., con comuni ideali e valori e con l’obiettivo di aderire alla Confederazione Nazionale “CONFIMPRESEITALIA”, accettandone sin da ora lo Statuto e le condizioni di adesione.
Qualora la Federazione F.I.S.I non ottenesse l’adesione a CONFIMPRESEITALIA, o comunque la perdesse nel corso degli anni, sarà sciolta di diritto.

ARTICOLO 2
La Federazione Imprese Sociali Italiana ha sede in Roma alla Via degli Olmi n. 62,
La durata della Federazione è a tempo indeterminato.
Le norme che regolano la vita della Federazione sono dettate dal presente Statuto.

ARTICOLO 3
La federazione F.I.S.I. è una Federazione libera, autonoma, democratica e solidale.
Gli scopi che essa persegue sono:
  • difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obbiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali;
  • tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
  • promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni con scopi sociali;
  • gestire direttamente o mediante gli enti di formazione della ConfimpreseItalia corsi R..E.C. e di formazione in generale previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici e privati, nazionali e comunitari
  • promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati negli adempimenti relativi all'organizzazione ed alla gestione delle loro imprese associate. In questo ambito l’Associazione può prestare direttamente ai propri associati o a mezzo di apposite convenzioni con il Centro di Assistenza Fiscale CAF professionisti abilitati e/o con studi professionali, servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa quali quelle fiscali, tributarie, del lavoro, di contabilità aziendale, legali, finanziari, commerciali, assicurativi e quant'altro occorrenti nell'interesse generale degli iscritti;
  • promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese ed i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo delle imprese sociali o del terzo settore;
  • redigere e realizzare studi e progetti di fattibilità e sviluppo, consulenza ed assistenza tecnica, controllo ed individuazione di iniziative per l'avvio d'impresa, con particolare riferimento all'imprenditorialità giovanile;
  • promuovere l'interscambio di esperienze e conoscenze tecnico-scientifico-organizzative con analoghe imprese operanti all'interno della realtà economica europea;
  • esercitare ogni funzione ritenuta idonea nei campi della ricerca, della sperimentazione e della formazione prevista da leggi e regolamenti, ovvero demandata da Amministrazioni ed Enti Pubblici
  • istituire Centri studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nei settori inerenti l'attività degli Associati;
  • istituire e gestire aziende e complessi sperimentali con fini esclusivi di ricerca e di formazione;
  • promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;
  • organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, agenzie di viaggio, per attività turistiche e per il tempo libero, sia in Italia che all'estero, per gli associati ed i loro familiari;
  • organizzare in proprio, o in collaborazione con altri Enti associazioni pubbliche e private, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative: per queste finalità la Federazione potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi, direttamente o indirettamente, feste popolari, servizi di somministrazione di bevande ed alimenti, spacci e acquisti collettivi di genere vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statuari anche attraverso la costituzione di specifici enti per l’attività ricreativa, sportiva e per il tempo libero in generale;
  • promuovere ogni iniziativa utile alla tutela ed allo sviluppo delle Piccole Imprese in tutti i settori economici con particolare riguardo alla certificazione di qualità;
  • partecipare, attraverso i rappresentanti di categoria e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;
  • promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire nelle imprese comunque finanziati da Enti Locali, da Enti Pubblici, dalla Unione Europea e da privati;
  • promuovere la creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio delle attività produttive;
  • promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o progetti pilota di alto contenuto tecnologico ed innovativo, che possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi prodotti e/o nuovi sistemi produttivi, con particolare riguardo all'organizzazione dei servizi e delle imprese;
  • istituire e gestire corsi per la preparazione, il perfezionamento tecnico-amministrativo del personale dell'Associazione;
  • istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;
  • svolgere l'attività di informazione e divulgazione socioeconomica e qualificazione professionale in favore dei produttori agricoli singoli o associati al fine del conseguimento degli scopi previsti dalle normative comunitarie e dalle leggi nazionali e regionali;
  • svolgere attività di assistenza tecnica in tutti i settori, con particolare riferimento allo sviluppo della divulgazione agricola per il conseguimento degli scopi indicati ai punti seguenti;
  • istituire e gestire "Centri di assistenza tecnica CAT" in conformità alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed alle leggi nazionali e regionali;
  • promuovere ed organizzare in proprio e/o con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea per i divulgatori agricoli per la formazione di idonei profili professionali;
  • svolgere ogni attività di cooperazione tecnica con i Paesi emergenti;
  • svolgere attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e con i Paesi in via di sviluppo;
  • promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi anche promuovendo la costituzione di cooperative, consorzi e macro-organizzazioni intese ad assistere e potenziare le imprese sociali di qualunque settore, nella loro gestione delle attività di produzione e servizi, ammasso, lavorazione, trasformazione e commercializzazione sia in Italia che all'estero;
  • promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese sociali in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore del sociale anche per incrementare il turismo rurale ed ogni altra attività inerente il tempo libero;-promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;
  • promuovere Consorzi di garanzia fidi per la mutualità tra gli associati;
  • promuovere ed organizzare direttamente, o attraverso la costituzione di una apposita associazione, il volontariato sociale;
  • rappresentare ed assistere i locatori ed i concedenti di beni immobiliari urbani e rurali anche attraverso la costituzione di specifiche associazioni di categorie;
  • promuovere corsi di formazione, per datori di lavoro e lavoratori, sulle vigenti norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro;
  • istituire – previa autorizzazione della sede nazionale – sedi territoriali dell’Ente di Patronato;
  • istituire e gestire centri di raccolta del CAF per pensionati e lavoratori dipendenti;
  • istituire e gestire centri di raccolta CAA IS– Centro Autorizzato Assistenza Imprese Sociali.
ARTICOLO 4
Possono far parte della Federazione tutti coloro operanti in ogni attività, purché condividono principi, scopi, programmi e il presente Statuto.

ARTICOLO 5
I partecipanti alla Federazione F.I.S.I. si distinguono in:
SOCI FONDATORI: sono coloro che hanno sottoscritto l’atto costituito e hanno contribuito alla costituzione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;
SOCI BENEMERITI: sono le persone, associazioni o movimenti politici, nominati dai soci fondatori a maggioranza per aver svolto attività interessanti per la Federazione; hanno tutti i diritti dei soci ordinari;
SOCI ORDINARI: sono tutti gli iscritti alla Federazione e che, in regola con le quote e i contributi, hanno diritto di voto nell’Assemblea territoriale e, tramite i loro delegati, nell’Assemblea e nel Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 6
La domanda per essere ammesso in qualità di socio ordinario deve essere presentata al Presidente federale sui moduli predisposti dalla Federazione e deve contenere, oltre tutti i dati richiesti, l’espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e degli obblighi che ne derivano agli associati.

ARTICOLO 7
Sulla domanda di ammissione decide il Presidente federale di concerto con il Segretario Generale federale. Sull’eventuale rigetto della domanda l’aspirante socio può ricorrere all’Esecutivo Federale.

ARTICOLO 8
Tutti i soci della Federazione aderenti alla Confederazione Nazionale “CONFIMPRESEITALIA” sono di diritto iscritti a “CONFIMPRESEITALIA” e ne ricevono la tessera.

ARTICOLO 9
Il socio che voglia recedere dalla Federazione, deve darne comunicazione con lettera raccomandata, almeno trenta giorni prima della scadenza dell’anno, in difetto la sua partecipazione alla Federazione si intenderà tacitamente rinnovata per un altro anno.

ARTICOLO 10
La qualità di socio o iscritto si perde per:
  1. dimissioni;
  2. espulsione.

ARTICOLO 11
L’espulsione è deliberata dalla Giunta Esecutiva per giusta causa.
L’associato può ricorrere contro l’espulsione al Collegio dei Probiviri.
E’ ritenuto, comunque, motivo di espulsione la violazione del presente Statuto o l’arrecare danni e/o discredito al buon nome della Federazione.

ARTICOLO 12
I singoli iscritti si obbligano a versare a ConfimpreseItalia una quota sociale annuale stabilita di anno in anno dalla Confederazione.
Qualora l’associato non provveda entro il termine la Federazione potrà richiedere il pagamento della quota di sua spettanza e, in difetto, potrà espellere il socio resosi moroso.

ARTICOLO 13
Le entrate della Federazione sono costituite:
  1. dalle quote annuali di pertinenza a seguito di iscrizione;
  2. dalle quote suppletive;
  3. dai contributi volontari;
  4. da elargizioni e contributi che devono provenire da terzi.

ARTICOLO 14
Gli organi della Federazione sono:
  1. l’Assemblea federale;
  2. la Giunta Esecutiva federale;
  3. il Presidente federale;
  4. il Segretario Generale federale;
  5. il Collegio dei Revisori
  6. il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 15
L’Assemblea federale è costituita dai soci fondatori, dai soci benemeriti, dai soci ordinari e dai delegati delle Unioni di categoria.
Le deliberazioni prese in conformità alle norme statutarie di qui appresso, obbligano tutti gli associati ad attenersi ad esse.
L’Assemblea federale invia all’Assemblea Nazionale e al Direttivo Confederale adeguata rappresentanza delegata con diritto di voto.

ARTICOLO 16
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata entro il primo trimestre dal Presidente federale.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante lettera ordinaria documentata da ricevuta rilasciata dall’Ufficio Postale oppure a mezzo fax, da trasmettersi almeno quindici giorni prima della data fissata per le adunanze.
L’avviso di convocazione deve contenere tutti gli argomenti predisposti dal Presidente federale oppure da un trenta per cento degli associati, o almeno dalla maggioranza dei componenti della Giunta Esecutiva.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente territoriale, dalla Giunta Esecutiva o dal trenta per cento degli iscritti.
I termini e le modalità di convocazione dell’Assemblea straordinaria sono stabilite dai commi precedenti per l’Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 17
Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione allorché sia presente almeno la metà più uno aventi diritto, anche se rappresentati per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti, senza tenere conto degli astenuti.
Nel caso in cui l’Assemblea sia chiamata a deliberare su proposta di scioglimento dell’Associazioni o su modificazione da apportare allo Statuto, le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, se ottenute con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, e in seconda convocazione se ottenute con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritti al voto, in ogni caso senza tener conto degli astenuti.
Possono partecipare all’Assemblea e hanno diritto al voto i soci in regola con i pagamenti delle quote relative all’anno in corso.
Ogni delegato o socio non può rappresentare più di altri tre membri dell’Assemblea.
Il Presidente, all’occorrenza, sceglie tra gli intervenuti due scrutatori.
Le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono assunte da uno degli associati nominato dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea federale sono approvati e firmati dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Nel verbale devono essere riassunte, su richieste degli associati, loro dichiarazioni.

ARTICOLO 18
L’Assemblea ha le seguenti competenze:
  1. delibera degli argomenti posti all’ordine del giorno;
  2. stabilisce le direttive sui problemi di maggiore importanza riguardante l’attività della Federazione;
  3. delibera sulle modifiche dello Statuto della Federazione;
  4. approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e preventivo dell’anno in corso entro il mese di marzo di ciascun anno;
  5. elegge il Presidente federale;
  6. elegge la Giunta Esecutiva Federale;
  7. elegge il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 19
LA GIUNTA ESECUTIVA FEDERALE
La Giunta è composta:
  1. dal Presidente della Federazione;
  2. dal Segretario Generale;
  3. dai Presidenti delle Unioni nazionali di categoria;
  4. al massimo da altri tre membri.

La Giunta si riunisce ordinariamente una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando lo ritiene opportuno il Presidente della Federazione o ne faccia richiesta scritta almeno due terzi dei soci della Federazione.
Il Presidente convoca la Giunta con lettera da spedirsi almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, con telegramma spedito almeno due giorni prima.
Le riunioni di Giunta sono presiedute dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva di almeno due terzi dei componenti; trascorsa un’ora da quella fissata per la convocazione, la riunione è valida con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti.
A ciascun componente spetta un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti senza tener conto degli astenuti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Della riunione è redatto in apposito registro il relativo verbale il quale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
La Giunta è composta da un numero minimo di tre fino ad un numero massimo di nove membri eletti dall’Assemblea federale sulla base di liste di nominativi riportanti l’indicazione del Presidente, da depositare presso il Segretario almeno venti giorni prima dell’Assemblea.
In caso di decadenza o di dimissioni di uno dei membri si adotterà la formula della coptazione del primo dei non eletti. La Giunta Esecutiva dura in carica cinque anni, e ad essa spetta:
  1. esaminare ed approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  2. deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessino la Federazione;
  3. prendere le iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi delle categorie associate;
  4. stabilire l’organico del personale della Federazione;
  5. emanare regolamenti operativi e funzionali oltre quelli espressamente previsti dal presente Statuto;
  6. predisporre aggiornamenti e modifiche dello Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea federale;
  7. esplicare ogni azione necessaria per il raggiungimento degli scopi statutari e dare esecuzione alle delibere delle Assemblee;
  8. deliberare in merito alla costituzione dei distretti all’interno del territorio;
  9. convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
  10. fornire tutta l’assistenza ai distretti per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali;
  11. stabilire l’ordinamento del personale della Federazione determinandone il trattamento economico;
  12. deliberare sull’opposizione al rigetto della domanda dell’aspirante socio;
  13. deliberare l’espulsione del socio;
  14. partecipare alla stesura dell’ordine del giorno;
  15. deliberare sulle eventuali incompatibilità;
  16. nominare rappresentanti della Federazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Associazioni Nazionali di categoria, Commissioni ed Organismi in genere, Confimprese.

ARTICOLO 20
IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea federale insieme alla Giunta Esecutiva. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sono eleggibili e le candidature devono essere ufficializzate mediante deposito di apposita dichiarazione presso il Segretario almeno venti giorni prima dell’Assemblea.
Il Presidente rappresenta la Federazione ad ogni effetto statutario ed inoltre:
  1. presiede di diritto la Giunta Esecutiva;
  2. dura in carica cinque anni ed è rieleggibile .

In caso di assenza o di impedimento in tutte le sue funzioni dal Segretario della Giunta Esecutiva.
In caso di dimissioni del Presidente, il Segretario ne assume la carica per convocare nuove elezioni entro novanta giorni dall’evento.

ARTICOLO 21
IL SEGRETARIO
Il Segretario viene nominato dalla Giunta Esecutiva Nazionale di ConfimpreseItalia tra i componenti della Federazione ed è responsabile dell’organizzazione della Federazione.
Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ARTICOLO 22
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Federale, tra i revisori contabili, anche soci, dura in carica tre anni.
Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio ad effetto.

ARTICOLO 23
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea federale anche tra i non soci, dura in carica tre anni.
Tale ufficio è incompatibile con ogni altra carica sociale.
Gli eletti nominano nel loro seno il Presidente il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

ARTICOLO 24
LE UNIONI TERRITORIALI (UNIONI)
Le Unioni possono essere determinate secondo la tipologia stabilita dalla Confederazione.
Sono costituite da almeno venti soci operanti sul territorio della Federazione.

ARTICOLO 25
Sono organi dell’Unione:
  1. il Presidente dell’Unione;
  2. il Segretario dell’Unione;
  3. l’assemblea dell’Unione.

ARTICOLO 26
Il Presidente dell’Unione viene eletto dall’Assemblea dei soci appartenenti all’Unione. Il Segretario che funge anche da tesoriere viene nominato dalla Giunta Esecutiva Federale.

ARTICOLO 27
L’Assemblea dell’Unione è composta da soci operanti nell’ambito del Territorio e viene convocata nei modi e nei termini previsti agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto.
Il Presidente dell’Unione promuove le attività assumendone le relative competenze e responsabilità.

ARTICOLO 28
Gli organi dell’Unione e gli organi della Federazione Nazionale andranno comunque in scadenza unitamente ai relativi organi nazionali indipendentemente dal periodo di conferma o elezioni locali.

ARTICOLO 29
Tutti gli organismi di cui al presente Statuto e quelli periferici (regolamentati da apposito regolamento) possono essere nominati, per i primi cinque anni, dai Soci Fondatori.

ARTICOLO 30
Lo scioglimento della Federazione è deliberato con le modalità previste dall’Art. 17. L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri della Giunta Esecutiva potrà chiedere all’Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 31
Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto si rimanda alla Statuto della Confederazione ed alle leggi vigenti in materia di associazioni senza finalità di lucro.