Focus
mercoledì 28 febbraio 2018
PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI PA 2017 SUL SITO
Legge 4 agosto 2017 n.124
c.d. “Legge
annuale per il mercato e la concorrenza” pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU
Serie Generale n.189 del 14-08-2017).
La legge in oggetto all’art.1
co. 125 ha esteso “a decorrere dall’anno 2018” l’obbligo anche per “associazioni,
onlus e fondazioni” di comunicare “entro il 28/02 di ogni anno” tramite il
proprio sito i contributi ricevuti da PA, pena la restituzione delle somme.
Il Forum Nazionale del
Terzo Settore, si è prontamente attivato, ritenendo tale norma del tutto
scoordinata rispetto alla complessiva Riforma del Terzo Settore (D Lgs 117/17
Codice del Terzo settore) in corso di attuazione, che a sua volta prevede
specifici meccanismi di trasparenza, palesemente confliggenti con le previsioni
della norma sopra indicata.
Lo stesso Forum ha
inoltrato delle note di interpello al Ministero dello Sviluppo Economico
(MISE), ma al momento non è stato fornito riscontro alcuno ed anche gli
articoli apparsi sulle varie testate giornalistiche testimoniano di una situazione
di non chiara interpretazione applicativa.
Per tale motivo il
Forum consiglia, di assumere un profilo di prudenza e pertanto predisporsi per
adempiere, comunque, a tale obbligo normativo entro la prevista scadenza del 28
febbraio p.v.
In buona sostanza si
tratterà di rilevare da parte di ognuno di Voi
tutti “le sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti/rilevati nel corso dell’anno 2017 da
parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni o Enti Pubblici di qualsiasi natura
e specie.
Tale rilevazione,
riportata in un apposito prospetto, dovrà essere pubblicata sul
Vostro sito in un’apposita sezione,
appunto entro il 28 febbraio 2018, pena la
restituzione di tutti i contributi ricevuti.
Si precisa che nel
suddetto prospetto andranno inseriti solo gli importi superiori a
10 mila
euro, rilevati e/o ricevuti nel corso dell’anno 2017 da parte delle PA.
Purtroppo stante l’incertezza
non siamo in grado di indicarVi quali siano gli elementi da prendere a
riferimento, ma proprio per il principio di prudenza, Vi invitiamo ad indicare
tutto quanto, niente escluso, a qualsiasi titolo da Voi ricevuto, anche sotto
forma di vantaggi indiretti (es. comodato, diritto di superficie) ancorché, in
tal caso, privi del corrispondente valore economico, ove non rilevabile.